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lunedì 28 marzo 2016

Relazione: Il nuovo volto della morte nell’era tecnica




RELAZIONE:
Il nuovo volto della morte nell’era tecnica

INTRODUZIONE
Il programma della giornata è stato fatto assegnando, ad un relatore dopo l’ altro, del tempo per esporre il proprio argomento e, dopo ciascuna relazione, si dava la possibilità al pubblico di fare domande inerenti la questione trattata.
Il tutto è stato fatto seguendo una scaletta resa nota ad ogni spettatore tramite un volantino fornito all’ ingresso della struttura.

RIFLESSIONI
Vorrei cominciare provando ad analizzare la vicenda di Eluana Englaro, la quale è stata raccontata quasi per fare un prologo del convegno, dal padre, il signor Beppino Englaro. Senza andare troppo nei particolari, vediamo una giovane ragazza vittima di un’ incidente stradale, che sarebbe stato letale se non fosse stato per l’ intervento di una squadra di soccorso che poi l’ avrebbe condotta nell’ ospedale di Lecco. Rimase per circa un mese in coma per risvegliarsi poi in uno stato vegetativo, il quale venne confermato due anni dopo come tale e permanente. Un anno prima del suo incidente, Eluana, commentò un accadimento analogo al suo che però ebbe come protagonista un suo amico. Le sue parole, rivolte ai genitori, furono le seguenti: ‘’Se dovesse accadere una cosa del genere a me, voi dovete intervenire, dovete farlo di corsa. Se non posso essere quello che sono adesso, preferisco essere lasciata morire. Io non voglio per nessuna ragione rimanere in una condizione del genere’’.
Così il signor Englaro ha iniziato a narrare tutte le battaglie che ha dovuto sostenere per poter far valere il diritto della figlia sulla sua stessa vita. Dal 1992 al 2009 la famiglia di Eluana ha dovuto fronteggiare le istituzioni che si opponevano fondamentalmente all’ interruzione della nutrizione e dell’ idratazione artificiale, essenziali per il mantenimento in vita del corpo della ragazza, con la motivazione che tale atto sarebbe stato di natura eutanasica.
Dopo l’ intervento del signor Beppino, si è veramente entrati nel tema della morte, della vita e di quello che c’è a metà strada. Ci sono state varie fasi, a volte estreme e contradditorie, a volte concilianti. Ci sono stati momenti in cui quasi venivano demonizzati i reparti di terapia intensiva e tutti gli intensivisti, per il fatto che spesso la causa dell’ evolversi di certe situazioni angoscianti come quella della Englaro viene ricondotta proprio all’ ostinazione del mantenere in vita pazienti che solo 30 anni fa sarebbero stati lasciati morire. Poi però la parola veniva data a chi in terapia intensiva ci lavora e chi, con la tecnica raggiunta al giorno d’ oggi, salva tantissime vite delle quali poche vanno incontro a prognosi infausta. Venivano messi i puntini sulle ‘i’ facendo notare, tramite grafici statistici, che spesso quello che viene definito come accanimento terapeutico veniva attuato molto di più nei reparti di degenza piuttosto che nelle R.I.A.
I cardini centrali comunque venivano spesso toccati ed erano: l’ autonomia e l’ autodeterminazione della persona nelle scelte da prendere per sé stessa attraverso le direttive anticipate di trattamento, una mentalità etica sempre più laica che si sta adattando all’ agire internazionale, quindi orientato verso la qualità della vita piuttosto che la sacralità di quest’ ultima, i vincoli imposti dalla legge e dai codici deontologici medici riguardo questo tema che scaturiscono quindi tante contraddizioni. Già perché si proclama a gran voce che l’ uomo ha i suoi diritti e si parla spesso di Oviedo e di tanti altri trattati simili, si scandaglia la funzione e l’ uso del consenso informato, si fa grande etimologia delle parole, ma poi, quando si arriva al letto di una persona in stato vegetativo permanente che precedentemente aveva espresso la volontà di non proseguire le cure nel caso si fosse trovata in una situazione simile, ecco che tutti i trattati e tutti i diritti dell’ uomo vengono violati rimettendo nelle mani del medico l’ autorità di decidere. E non si fraintenda, la maggior parte dei medici spesso agirebbe nell’ interesse della volontà dell’ assistito, se non fosse che andrebbe incontro a seri guai giudiziari. Il tutto riconduceva ad un’ imposizione fatta dalla chiesa cattolica dei propri dogmi in un paese però laico, eppure anche tra le varie affermazioni citate provenienti dal vaticano c’ erano le eccezioni che favorivano, in certi casi, il via libera per una ‘’morte naturale’’. Riguardo all’ importante ruolo che gioca la religione quando si parla di vita e di morte, bisogna ricordare che fu lasciato uno spazio anche per un rappresentante della chiesa valdese, il quale ha spiegato in modo esauriente che tale congregazione religiosa poco ha a che fare con la chiesa cattolica, soprattutto riguardo certi temi, avvicinandosi molto di più invece al pensiero laico.
Si è provato anche a ridefinire il concetto di morte, o per meglio dire, si è provato a comprendere dove sia andato a finire, nel 2012, il limite che c’è tra la vita e la morte, anzi, tra il vivere e il morire. Perché il morire è un processo con un inizio ed una fine, un processo che grazie( o per colpa ) alle scoperte scientifiche  è stato allungato enormemente. E’ stato spiegato che nell’ era ‘’pretecnica’’, di fatto, si moriva per la cessazione del respiro, a prescindere dalla causa scatenante, e che tale evento arrivava in poco tempo. Oggi non è più così perché ci sono i ventilatori meccanici, e anche se il cervello ha subìto un serio danno anossico tale da annullare le funzioni basilari del pensiero, l’ organismo viene mantenuto in vita. Come se già non ci fosse sufficiente carne sul fuoco, parlando di stati vegetativi o di sindromi locked-in, è stato spiegato che, sempre grazie alle scoperte scientifiche, si è provato che certi pazienti in stato vegetativo erano in grado di rispondere, anche solo attraverso l’ attivazione di alcune zone della corteccia cerebrale,  a degli stimoli esterni. Questo ha fatto pensare sul fatto che le persone in S.V. fossero in realtà coscienti e quindi che sarebbe stato possibile trovare un modo per comunicare con loro. Ma c’è anche stato chi ha detto che se una persona in S.V. avesse la possibilità di comunicare di sicuro chiederebbe di non farla continuare a vivere in quel modo.
Per tirare un po’ le fila di tutto quello che è stato detto al convegno, posso dire che sono state dette tante cose interessanti, spiegate altrettante e sollevato questioni che prima, almeno per me, non erano mai state analizzate. Il lato negativo è che, però, non si è parlato di quella che potrebbe essere una soluzione a riguardo, perché questo del testamento biologico, dell’ eutanasia, del suicidio assistito ecc… è un problema che ora non ha soluzione, in Italia. Si è giusto accennato al fatto che ogni decisione e ogni azione è da personalizzare per ogni persona e che i vari codici deontologici e le varie leggi vigenti oggi sono da riadattare al costante progredire della tecnologia, e soprattutto a farli diventare coerenti con ciò che sono i diritti fondamentali dell’ uomo stipulati nei vari trattati internazionali.
Tristemente devo dire che si possono contare sulle dita di una mano le volte che è stata pronunciata la parola ‘’infermiere’’, che anche in questo contesto non viene pienamente riconosciuta l’ importanza di questa figura professionale, lasciandole sempre un ruolo marginale quando si parla al pubblico.

mercoledì 20 febbraio 2013

Il codice deontologico dell' infermiere
 Approvato dal Comitato centrale della Federazione con deliberazione n.1/09 del 10 gennaio 2009
e dal Consiglio nazionale dei Collegi Ipasvi riunito a Roma nella seduta del 17 gennaio 2009

Capo I
Articolo 1
L'infermiere è il professionista sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica.
Articolo 2
L'assistenza infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia e alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa.
Articolo 3
La responsabilità dell'infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura dellapersona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo.
Articolo 4
L'infermiere presta assistenza secondo principi di equità e giustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali della persona.
Articolo 5
Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l'esercizio della professione infermieristica.
Articolo 6
L'infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e interesse della collettività e si impegna a tutelarla con attività di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione.

Capo II
Articolo 7
L’infermiere orienta la sua azione al bene dell'assistito di cui attiva le risorse sostenendolo nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile, in particolare, quando vi sia disabilità, svantaggio, fragilità.
Articolo 8
L’infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola di coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per l’incolumità e la vita dell’assistito.
Articolo 9
L’infermiere, nell'agire professionale, si impegna ad operare con prudenza al fine di non nuocere.
Articolo 10
L'infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l'uso ottimale delle risorse disponibili.
Capo III
Articolo 11
L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull'esperienza e la ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione. Promuove, attiva e partecipa alla ricerca e cura la diffusione dei risultati.
Articolo 12
L’infermiere riconosce il valore della ricerca, dellasperimentazione clinica e assistenziale per l’evoluzione delle conoscenze e per i benefici sull’assistito.
Articolo 13
L'infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale.
Articolo 14
L’infermiere riconosce che l’interazione fra professionisti e l'integrazione interprofessionale sono modalità fondamentali per far fronte ai bisogni dell’assistito.
Articolo 15
L’infermiere chiede formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza.
Articolo 16
L'infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici vissuti nell'operatività quotidiana e promuove il ricorso alla consulenza etica, anche al fine di contribuire all’approfondimento della riflessione bioetica.
Articolo 17
L’infermiere, nell'agire professionale è libero da condizionamenti derivanti da pressioni o interessi di assistiti, familiari,altri operatori, imprese, associazioni, organismi.
Articolo 18
L'infermiere, in situazioni di emergenza-urgenza, presta soccorso e si attiva per garantire l'assistenza necessaria. In caso di calamità si mette a disposizione dell'autorità competente.
Capo IV 
Articolo 19
L'infermiere promuove stili di vita sani, la diffusione del valore della culturadella salute e della tutela ambientale, anche attraverso l’informazione e l'educazione. A tal fine attiva e sostiene la rete di rapporti tra servizi e operatori.
Articolo 20
L'infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo nell’esprimere le proprie scelte.
Articolo 21
L'infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall'assistito, ne favorisce i rapporti con la comunità e le persone per lui significative, coinvolgendole nel piano di assistenza. Tiene conto della dimensione interculturale e dei bisogni assistenziali ad essa correlati.
Articolo 22
L’infermiere conosce il progetto diagnostico-terapeutico per le influenze che questo ha sul percorso assistenziale e sulla relazione con l’assistito.
Articolo 23
L’infermiere riconosce il valore dell’informazione integrata multiprofessionale e si adopera affinché l’assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita.
Articolo 24
L'infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua capacità di comprendere.
Articolo 25
L’infermiere rispetta la consapevole ed esplicita volontà dell’assistito di non essere informato sul suo stato di salute, purché la mancata informazione non sia di pericolo per sé o per gli altri.
Articolo 26
L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi all’assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all’assistenza.
Articolo 27
L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti informativi.
Articolo 28
L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con l'assistito.
Articolo 29
L'infermiere concorre a promuovere le migliori condizioni di sicurezza dell'assistito e dei familiari e lo sviluppo della cultura dell’imparare dall’errore. Partecipa alle iniziative per la gestione del rischio clinico.
Articolo 30
L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione sia evento straordinario, sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali.
Articolo 31
L'infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione l'opinione del minore rispetto alle scelte assistenziali, diagnostico-terapeutiche e sperimentali, tenuto conto dell'età e del suo grado di maturità.
Articolo 32
L'infermiere si impegna a promuovere la tutela degli assistiti che si trovano in condizioni che ne limitano lo sviluppo o l'espressione, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni.
Articolo 33
L'infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico dell’assistito mette in opera tutti i mezzi per proteggerlo, segnalando le circostanze, ove necessario, all'autorità competente.
Articolo 34
L'infermiere si attiva per prevenire e contrastare il dolore e alleviare la sofferenza. Si adopera affinché l’assistito riceva tutti i trattamenti necessari.
Articolo 35
L'infermiere presta assistenza qualunque sia la condizione clinica e fino al termine della vita all’assistito, riconoscendo l'importanza della palliazione e del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale.
Articolo 36
L'infermiere tutela la volontà dell’assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della qualità di vita.
Articolo 37
L’infermiere, quando l’assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato.
Articolo 38
L'infermiere non attua e non partecipa a interventi finalizzati a provocare la morte, anche se la richiesta proviene dall'assistito.
Articolo 39
L'infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento dell’assistito, in particolare nella evoluzione terminale della malattia e nel momento della perdita e della elaborazione del lutto.
Articolo 40
L'infermiere favorisce l’informazione e l’educazione sulla donazione di sangue, tessuti ed organi quale atto di solidarietàe sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere.
Capo V
Articolo 41
L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori di cui riconosce e valorizza lo specifico apporto all'interno dell'équipe.
Articolo 42
L'infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà.
Articolo 43
L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale ogni abuso o comportamento dei colleghi contrario alla deontologia. 
Articolo 44
L'infermiere tutela il decoro personale ed il proprio nome. Salvaguarda il prestigio della professione ed esercita con onestà l’attività professionale.
Articolo 45
L’infermiere agisce con lealtà nei confronti dei colleghi e degli altri operatori.
Articolo 46
L’infermiere si ispira a trasparenza e veridicità nei messaggi pubblicitari, nel rispetto delle indicazioni del Collegio professionale.
Capo VI
Articolo 47
L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l'utilizzo equo ed appropriato delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale.
Articolo 48
L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione ai responsabili professionali della struttura in cui opera o a cui afferisce il proprio assistito.
Articolo 49
L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale.
Articolo 50
L'infermiere, a tutela della salute della persona, segnala al proprio Collegioprofessionale le situazioni che possono configurare l’esercizio abusivo della professione infermieristica.
Articolo 51
L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure e dell’assistenza o il decoro dell'esercizio professionale.

Disposizioni finali 
Le norme deontologiche contenute nel presente Codice sono vincolanti; la loro inosservanza è sanzionata dal Collegio professionale.
I Collegi professionali si rendono garanti della qualificazione dei professionisti e della competenza da loro acquisita e sviluppata.